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Patrimonio culturale di interesse religioso: una prospettiva multidisciplinare

In questi ultimi anni le tematiche relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso stanno assumendo sempre più rilievo all'interno del dibattito pubblico, nazionale e internazionale.

Con l'espressione "beni culturali di interesse religioso", introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano dall'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato del 1984, si devono ricomprendere, secondo un'accezione ampia, non soltanto i beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici, ma anche tutti quei beni che, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, risultano caratterizzati dalla compresenza di 2 interessi: uno culturale, tutelato dallo Stato, quali "testimonianze materiali aventi valore di civiltà"; l'altro religioso, tutelato dalla Chiesa, quali "documenti della propria tradizione e mezzi di promozione dell'uomo, ordinati al culto e alla carità".

ART. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Alla luce di questa definizione, oltre il 70% del patrimonio culturale italiano può dirsi ricompreso nell'espressione "beni culturali di interesse religioso", percentuale nella quale si devono annoverare, tra l'altro, circa 85.000 Chiese delle 100.000 stimate esistenti in Italia e oggetto di un censimento, tuttora in corso.
Si comprende, dunque, perché la questione del riuso degli edifici di culto, sta assumendo vieppiù importanza, in un paese dalla storia cattolica millenaria, come l'Italia.

A causa della crescente secolarizzazione, della diminuzione del numero dei sacerdoti e degli spostamenti della popolazione dai territori rurali verso le città, ed oggi, a seguito della pandemia, il ritorno a detti territori dalle grandi città, si può ipotizzare che, nell'arco di qualche decennio, una consistente parte del patrimonio chiesastico italiano risulterà sovrabbondante rispetto alle esigenze di culto e bisognevole di una nuova destinazione, che non sia l'incuria e l'abbandono.
Si tratta di una sfida che interessa parimenti gli organi dello Stato e della Chiesa ma che potrà, se correttamente affrontata, secondo un approccio multidisciplinare e innovativo, costituire un volano per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dei nostri territori.

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