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Statuto Penisolabella

STATUTO
Dell’Associazione “Penisolabella”


Articolo 1 – Costituzione - sede - durata
È costituita l’Associazione denominata “Penisolabella”, associazione senza fini di lucro.
L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia ai sensi e secondo il dettato del Codice civile e delle successive norme in materia di associazioni non riconosciute.
L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, presso l'abitazione del presidente, l’eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto né dei regolamenti interni. Potrà essere trasferita su decisione del Consiglio direttivo che avrà facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate cittadine e in altre città nel territorio nazionale, nominare fiduciari regionali, provinciali e comunali, definendone i compiti, relativi soprattutto ai rapporti fra la sede e i Soci altrove residenti e alla divulgazione delle attività svolte dal Sodalizio, e le eventuali incompatibilità. 
L’Associazione ha durata illimitata.


Articolo 2 – Finalità ed attività 
L'Associazione Penisolabella, è apolitica, multiculturale e multireligiosa, persegue esclusivamente finalità culturali, interculturali e sociali. 


L’associazione ha come obiettivi principali:
- promozione e diffusione della fotografia, come arte e comunicazione, parte integrante della cultura e del costume del nostro tempo;
- scoperta, conoscenza, promozione, valorizzazione di territori, luoghi, beni ambientali architettonici artistici e culturali, tradizioni, produzioni e tipicità, di un'Italia inattesa e sconosciuta, minore con la M maiuscola, attraverso l’uso dello strumento della fotografia.


Le attività dell’associazione comprendono: 
- realizzazione di fotoreportage da diffondere attraverso la rivista online Penisolabella.it; 
- diffusione della cultura fotografica, attraverso un ampio ventaglio di attività che vanno dallo scambio di esperienze e conoscenze nel settore della fotografia all’organizzazione di mostre; vendita di opere fotografiche (anche a scopo benefico); organizzazione di concorsi ed eventi; svolgimento di attività didattiche aperte a tutti; realizzazione di pubblicazioni cartacee e digitali e di merchandising; organizzazione e realizzazione di viaggi fotografici.


Le attività sono organizzate e svolte in proprio, anche quelle a carattere turistico, non escludendo la collaborazione con enti privati e pubblici, associazioni culturali, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, stipulando anche convenzioni e potrà compiere ogni azione e scegliere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi enunciati; inoltre, potrà acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature ed immobili, accettare lasciti e donazioni, chiedere ed utilizzare tutti i sostegni finanziari previsti dalle normative emanate e/o emanande da Istituzioni locali, nazionali e dall'Unione europea.
L'Associazione, anche ai fini fiscali, non ha per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali.
Per tutto ciò che concerne l’attività dell’Associazione che non è qui contenuto si rimanda al Regolamento dell’Associazione stessa.


Articolo 3 - Categorie di soci
  1. Sono SOCI FONDATORI tutti coloro che siano intervenuti alla costituzione dell’Associazione.
  2. Sono SOCI ORDINARI i soci che faranno richiesta di adesione successivamente alla costituzione dell’Associazione.
  3. Sono SOCI ONORARI personalità scelte per meriti acquisiti nei campi d’interesse dell’associazione.
  4. Sono SOCI BENEMERITI tutti coloro il cui contributo economico, umano, d’immagine, professionale, politico sia considerato di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. 
  5. Sono SOCI SOSTENITORI persone fisiche, enti pubblici e privati, istituzioni, società, organizzazioni, associazioni, etc. che decidano di sostenere l’attività dell’associazione; aziende produttrici agricole e agroalimentari, imprese artigiane, ristoratori, albergatori, proprietari di agriturismo, enti e aziende di promozione turistica, associazioni di categoria, associazioni d'identità, amministrazioni locali, operatori turistici, o soci individuali interessati al turismo e allo sviluppo responsabile, ecocompatibile e sostenibile.


Articolo 4 – Soci: regole comuni
    1. Sono soci coloro la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che accetteranno il presente Statuto.
    2. Per essere ammessi in qualità di soci si richiede una condotta morale specchiata, capacità, qualità umane e professionali.
    3. Gli aspiranti soci sottoscrivono, nella domanda di associazione, l’accettazione completa e senza riserve dello Statuto in vigore.
    4. L’iscrizione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei suoi componenti, in una riunione da convocarsi entro 30 giorni dal momento in cui sia pervenuta la richiesta.
    5. I soci possono svolgere nei confronti dell’Associazione attività retribuite, oltre ad attività non retribuite e/o dietro corresponsione di rimborsi spese; attività libero professionali di ogni genere, con fatturazione a parte, come qualsiasi altro libero professionista.
    6. Il numero dei soci non potrà essere inferiore a 2; nel caso in cui il numero dei soci dovesse divenire inferiore, si produrrà lo scioglimento dell’Associazione decorsi 6 mesi senza integrazione del numero dei soci stessi. 


Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci
  1. Tutti i soci, hanno l’obbligo di pagare la quota in forma annuale o triennale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative hanno validità per anno solare e non trasmissibili inter vivos mortis causa.
  2. La quota associativa è intrasmissibile. La quota associativa è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. 
  3. La richiesta di ammissione è indirizzata alla direzione di Penisolabella, Roma, viale Ammiraglio del Bono 18, e comporta l'accettazione dell'associato di tutte le norme del presente Statuto e del regolamento. 
  4. Al richiedente potrà essere domandata, a mezzo di referenze, la prova della propria onorabilità. 
  5. La richiesta di ammissione non ha effetto se non è accompagnata dal pagamento della quota associativa.
  6. Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento non cedibile né trasmissibile.
  7. Il Consiglio Direttivo può tuttavia disporre che l'associazione con durata annuale o pluriennale possa decorrere dal momento dell'ammissione. 
  8. Penisolabella informa i propri associati circa le attività e l'andamento dell'Associazione. Dette informazioni saranno rese mediante pubblicazioni periodiche sulla quale verrà pubblicato il rendiconto economico e finanziario annuale e/o attraverso il sito internet in area riservata ai Soci. 
  9. Tutti i soci maggiorenni possono liberamente partecipare all’Assemblea, con diritto di voto in merito all’approvazione e ratifica delle modifiche dello Statuto associativo, ai regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per approvare il bilancio annuale consultivo e preventivo e la relazione programmatica annuale consultiva e preventiva del Presidente.
  10. I soci minorenni non hanno diritto di voto.
  11. I soci possono votare in assemblea direttamente o per delega; il numero massimo di deleghe per singolo socio è 1.
  12. i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, e ad osservare e collaborare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi dell’Associazione.
  13. Tutti i soci hanno diritto di elezione alle cariche sociali. 
  14. Tutte le categorie di soci hanno diritto a frequentare i locali sociali, fermo restando che, per quanto attiene all'uso d’impianti e al godimento dei servizi sociali, dovranno corrispondere quanto eventualmente stabilito periodicamente dal consiglio direttivo.
  15. Ogni Socio ha l'obbligo di inviare entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo associativo la quota per il periodo successivo; l'adesione di socio ha la durata di anni uno. La decorrenza dell'iscrizione è il primo gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda, salvo che abbia dato le dimissioni a norma del successivo art. 6. 


I soci hanno l’obbligo di evitare conflitti d’interesse con l’Associazione; il conflitto viene rilevato dal Consiglio Direttivo, che delibera con maggioranza semplice (50% dei presenti più 1), senza che possano computarsi il voto e la presenza del socio eventuale membro del Consiglio Direttivo; per la contestazione della delibera, e per ogni ulteriore controversia in materia di conflitto d’interessi, sarà insindacabilmente competente il Collegio Arbitrale.


Articolo 6 - Cessazione dalla qualità di socio
Il socio cessa di appartenere all’Associazione per:
  • recesso volontario, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo
  • morte
  • indegnità, di qualsiasi genere, deliberata dal Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale
  • mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal presente Statuto; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo
  • rilevante conflitto d’interesse, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale
  • perdita dei requisiti stabiliti per l’ammissione
  • mancata partecipazione, senza giustificato motivo, almeno una volta l’anno, alle Assemblee regolarmente convocate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di attivarsi in merito  e contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale
  • comportamento ostruzionistico o che comunque arrechi nocumento alla vita ed al funzionamento dell’Associazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale. 


Articolo 7 - Organi Istituzionali
Sono organi dell’Associazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea.
L’entità e le modalità di erogazione dei compensi per i componenti del Comitato Direttivo, sarà approvata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo stesso.


Articolo 8 – Presidente
Il Presidente, e in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
I compiti del presidente sono:
  • curare l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione;
  • svolgere attività di rappresentanza e assumere iniziative in autonomia, sempre in linea con il dettato dello Statuto e dei regolamenti, e fatta salva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, alla prima riunione;
  • firmare tutti gli atti di carattere amministrativo, inerenti le attività dell'Associazione svolte con finanziamenti pubblici e privati comunque ricevuti, in sede comunitaria, nazionale e regionale;
  • curare i rapporti con le competenti Autorità comunali, provinciali, regionali, ecclesiastiche, accademiche, imprenditoriali, nazionali, europee ed internazionali, rappresentanze diplomatiche italiane ed estere;
  • rendicontare l'impiego dei fondi erogati da Autorità pubbliche e soggetti privati, in conformità alle disposizioni in vigore e predisporre tutti gli atti amministrativi per le attività inerenti la formazione professionale non soggette a finanziamento pubblico;
  • convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • amministrare il patrimonio in conformità delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
  • assumere e licenziare, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il personale necessario per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'attività, instaurare rapporti di collaborazione e consulenza;
  • presentare al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.


  1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo dai membri medesimi, a maggioranza.
  2. In caso di vacanza della carica, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro di maggior anzianità associativa. 
  3. Resta in carica 7 anni ed è rieleggibile più volte.
  4. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e specificamente ha facoltà di conferire procure sia speciali che generali, nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti l’Associazione, gestire le attività di rappresentanza ed i contatti con associazioni singole e facenti parte di forum, affiliate e non, gli enti pubblici, le istituzioni, le imprese, etc. Non ha poteri in merito a rapporti con le banche, pagamento di bollette, gestione dei fondi e del patrimonio dell’Associazione e non ha poteri amministrativi in genere, di competenza del Consiglio Direttivo.
  5. Può essere delegato dal Consiglio Direttivo quale Tesoriere.
  6. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea del Consiglio Direttivo, sorvegliandone il regolare andamento dibattimentale.
  7. Esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, del quale riveste tutte le funzioni, comprese quelle amministrative delegate al Tesoriere; in caso di necessità ed urgenza, agisce in autonomia decisionale e gestionale, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso; in mancanza di ratifica, risponde secondo la legge verso l’Associazione. Per ogni controversia in materia si applica quanto recitato dall’art. 19 del presente Statuto.
  8. In caso d’impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che può anche essere delegato in ogni momento il Presidente lo ritenga opportuno, con eventuale procura speciale o generale.
  9. Nomina e revoca il Segretario.
  10. Il Presidente sorveglia l’attuazione delle finalità associative, ed ha i compiti di coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie, in accordo con il Tesoriere, che ne ha la gestione pratica, e di gestione delle risorse umane, la cui competenza diretta è affidata al Consiglio Direttivo. 


Articolo 9 - Vicepresidente
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività e può essere delegato dal Presidente, in tutto o in parte, a svolgerne le funzioni.
E’ eletto dai membri del Consiglio Direttivo in seno ad esso.
Dura in carica quanto il Presidente, e decade con esso indipendentemente dalla causa di decadenza del Presidente.


Articolo 10 - Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, che gli demanda i poteri amministrativi e gestionali in materia finanziaria di cui all’art. 15. L’elezione, se non diversamente specificato, comporta la delega di tutti i poteri in materia amministrativo-finanziaria (operazioni di banca, gestione dei crediti e dei debiti). Può essere Tesoriere il Presidente, o anche chi non sia socio.


Articolo 11 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci, dura in carica quanto il Presidente e decade assieme a lui automaticamente.
può essere Segretario anche chi non è socio.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
  1. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
  2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
  3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  4. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
  5. è a capo del personale.


Articolo 12 - Consiglio Direttivo  -  Attribuzioni e compiti
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare, con le procedure indicate nel presente Statuto, la scelta di una nuova sede, l’apertura di uffici in Italia o in Stati esteri rispetto all’Italia.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione. 
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea in seno ad essa, ed è composto da 2 a 5 membri, tra cui il Presidente. In caso di dimissioni o di decesso di uno di essi, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 7 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili più volte.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il presidente e il vice presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.
Eventuali compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ai membri del Consiglio Direttivo, saranno decisi dallo stesso e approvati dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario dell'associazione. La scelta dovrà cadere su persona che  si sia distinta nello svolgimento della sua attività pubblica o privata. 
Esso potrà partecipare alle sedute del consiglio direttivo.
La durata di detto incarico non potrà essere superiore a quella prevista per l'organo amministrativo che ha proceduto a tale nomina.
In seno al Consiglio possono essere costituiti gruppi di lavoro, ricorrendo anche all'apporto di esperti esterni, su specifiche materie riguardanti qualsiasi attività svolta dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di soggetti interni, quali i soci stessi, o esterni, in qualità di esperti consulenti, conferendo apposito incarico retribuito; potrà sempre partecipare alle riunioni il Capo Ufficio Stampa, nominato dal Consiglio stesso.
Le riunioni, da tenersi almeno una volta ogni 6 mesi, e ogniqualvolta si ritenga necessario, sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tramite comunicazione scritta contenente data, ora, ordine del giorno e luogo della riunione, ed inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, via posta tradizionale o elettronica (e-mail), via fax o telegramma.
La convocazione può essere richiesta altresì dalla metà dei consiglieri del Consiglio Direttivo, al Presidente, o a chi ne fa le veci, il quale provvede entro 10 giorni dalla richiesta, nei termini di cui al punto precedente.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; delle riunioni del Consiglio, e delle relative delibere, si forma processo verbale.


Compete al Consiglio Direttivo:


  • predisporre e sottoporre all’Assemblea il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale per l’approvazione entro il 31 marzo di ogni anno, utile alla presentazione del bilancio;
  • determinare e specificare il programma di lavoro generale annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione ed i programmi particolari delle attività, operando in veste esecutiva e coordinativa, ed autorizzandone le spese necessarie;
  • curare, assieme al Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • deliberare le operazioni di ordinaria amministrazione, eseguite dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in qualità di rappresentante legale dell’Associazione;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  • stabilire l’ammontare delle quote associative, e di contributi;
  • regolare, con la più ampia facoltà,  i rapporti con gli associati, stabilendo ad esempio facilitazioni, agevolazioni od esenzioni dalle prestazioni o dalle quote associative;
  • compilare il regolamento dettagliato per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare l’apertura di uffici in Italia o in Stati esteri;
  • approvare tutti gli atti di carattere amministrativo inerenti le attività dell'Associazione svolte con finanziamenti pubblici e/o privati;
  • approvare il rendiconto dell'attività associativa predisposto dallo stesso Presidente;
  • deliberare atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’Associazione, e ratifica atti o contratti posti in essere dal Presidente in caso di necessità ed urgenza; può conferire delega generale o speciale al Presidente o al Vicepresidente, anche per via telematica o via fax, perché deliberino liberamente, negli eventuali limiti della delega, la stipulazione di contratti vincolanti per l’Associazione;
  • fare concorrere l'associazione a gare d’appalto e stipula i relativi contratti, secondo le modalità della vigente legislazione, delegandone il Presidente per l’attuazione;
  • operare, con i più ampi poteri, in ordine ad operazioni di banca e creditizie in genere, e concedere le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari in genere, deliberare e concedere avalli cambiari ed ogni altra e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento dei crediti; può delegare, con procura generale o speciale (per singoli atti determinati) per tali operazioni ed atti il Presidente, il Vice Presidente o il Tesoriere; 
  • procedere, assieme al Presidente,  all'assunzione d’impiegati, determinandone la retribuzione;
  • conferire ai soci ordinari ed a soggetti esterni incarichi particolari di consulenza ed assistenza tecnico – professionale fissandone il compenso;
  • gestire e fissare retribuzioni e funzioni dei lavoratori subordinati e dei collaboratori a contratto.


Articolo 13  - Assemblea - costituzione, convocazione, funzionamento, compiti
I soci ordinari sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo, mediante una delle seguenti procedure: 
a) comunicazione scritta diretta a ciascun socio, via posta tradizionale;
b) via posta elettronica (e-mail);
c) via fax;
L'avviso di convocazione, conterrà la data e l'ora della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno, e sarà inviato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
L'assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno metà dei soci ordinari. L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci (con delega scritta) anche se membri del consiglio direttivo, salvo per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni socio può essere portatore di una delega.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal socio più anziano.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e sarà liberamente consultabile da tutti i soci interessati.


  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci;
  2. Essa si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
  3. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci;
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice, salvo nel caso di modifiche allo Statuto;
  5. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  6. approva il bilancio preventivo e consuntivo, presentato dal Consiglio Direttivo, nella riunione ordinaria annuale;
  7. approva il programma generale di attività predisposto annualmente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
  8. approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto;
  9. stabilisce entità e modalità di erogazione dei compensi agli organi sociali;
  10. delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.


Articolo 14 - Libri dell'Associazione
A prescindere dalle norme fiscali e di altra natura, l'associazione terrà in debito ordine l'elenco soci, le raccolte dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e la regolare tenuta della contabilità.


Articolo 15 - Patrimonio ed esercizio sociale - Fondo Comune dell’Associazione
II patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
c) da eccedenze di bilancio se destinate ad incrementare il patrimonio;
d) dalle quote versate dai Soci vitalizi;
e) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea;
f) introiti derivanti da convenzioni;
g) rendite mobili o immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo;
h) vendita di servizi, consulenze, prodotti editoriali e di merchandising, noleggio mostre, progetti.


Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione dispone:
a) delle quote sociali;
b) delle oblazioni volontarie dei soci;
c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
d) dei proventi delle iniziative promosse dall'associazione;
e) da cessione a terzi di pubblicazioni dell'associazione o, comunque, di sua proprietà;
f) dei proventi del patrimonio.


  1. L’esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo, secondo la normativa vigente, i quali resteranno a disposizione dei soci interessati per essere consultati nei 15 giorni precedenti l’Assemblea convocata per l’approvazione. 
  3. Per la redazione e le formalità potranno essere conferite, con apposito incarico, ad un professionista o ad uno studio professionale.


Articolo 16 - Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 17 - Modifiche al presente Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dell’Assemblea, convocata dal Presidente su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente con delega presidenziale speciale o generale, o su richiesta di un numero di soci pari alla metà degli associati tutti.
In tale caso:
  1. hanno diritto di voto in materia tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote.
  2. l’assemblea è regolarmente costituita essendo presenti almeno la metà dei soci, personalmente o per delega.
  3. la deliberazione è adottata con il voto dei ¾ dei soci partecipanti all’Assemblea.
  4. in caso di mancata costituzione dell’Assemblea, la richiesta di convocazione deve essere rinnovata da parte degli interessati.


Articolo 18 - Collegio Arbitrale, clausola compromissoria
  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi ed i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluto alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato, ex artt. 806 e segg. c.p.c., con il rispetto del principio contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
  2. la loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti, le quali si impegnano, entrando a far parte dell’Associazione, a rispettare ed osservare le decisioni del Collegio Arbitrale.
  3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalle parti in lite o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nomina anche l’arbitro per la parte che entro 15 giorni dalla nomina di controparte non vi abbia provveduto.


Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti
E' composto da tre membri, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti alla carica di Revisore e, se eletti decadono d’ufficio, coloro che siano parenti ed affini dei Consiglieri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo che gli devono essere consegnati almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea annuale, devono riferirne all’Assemblea stessa e redigere una relazione scritta, debitamente firmata, contenente le loro opinioni.


Articolo 20 – Rimborsi ai componenti del Consiglio Direttivo e dei Collegi
Eventuali compensi per il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Arbitrale e del Collegio dei Revisori dei Conti saranno decisi dal Consiglio Direttivo. Tutti hanno comunque diritto al rimborso spese per tutte le prestazioni autorizzate dal Consiglio Direttivo.


Articolo 21 - Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.


Articolo 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l’Associazione, in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

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